DESCRIZIONE
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio. I contenuti minimi dei corsi di formazione antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro. Sono di livello 1 le attività non indicate come di livello 2 - ex rischio medio - e di livello 3 - ex rischio alto - (vedi punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'Allegato III del D.M. 02/09/2021), e quelle dove le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. Ricadono nella fattispecie di livello 2 almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.